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		<title>Devo far tradurre un atto per la notifica all’estero – perché non usare un traduttore automatico?</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Infatti perché no? A parte la fatica di copiare e incollare a brevi periodi 10 pagine o più di un atto – non costa niente se si usano i traduttori gratuiti disponibili su internet. Ma conviene veramente? Teniamo presente che &#8230; <a href="http://www.tradlegale.it/devo-far-tradurre-un-atto-per-la-notifica-all%e2%80%99estero-%e2%80%93-perche-non-usare-un-traduttore-automatico/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti perché no? A parte la fatica di copiare e incollare a brevi periodi 10 pagine o più di un atto – non costa niente se si usano i traduttori gratuiti disponibili su internet. Ma conviene veramente? Teniamo presente che la controparte poi legge la traduzione come fosse un atto scritto dall’avvocato italiano. Allora come viene resa per esempio da Google Traduttore, Babel Fish, Bing, Systranet la semplice dicitura:</p>
<p>“che la rappresentano e difendono con poteri disgiunti” (e che figura mi fanno fare)?</p>
<p>Per  Google Traduttore e  Babel Fish diventa:<br />
Vertretung und Verteidigung sich mit Mächten getrennt ossia<br />
rappresentanza e difesa si sono divisi con la forza</p>
<p>per Systranet diventa invece<br />
dass sie sie repräsentieren und mit den trennen Mächten verteidigen ossia<br />
che loro rappresentano loro e con i dividere poteri difendere</p>
<p>Poi ho provato per il mezzo di un noto portale di informazione giuridica la traduzione di  un’altra frase molto ricorrente nelle procure ad litem “conferendo agli stessi più ampia facoltà di legge” che diventa in tedesco “ihnen jede Möglichkeit zu lesen” come in inglese “give them full opportunità to read” in altre parole “hanno la possibilità di leggere….” </p>
<p>Va bene, forse era troppo difficile, troppe parole, proviamo con “del Foro di Genova” </p>
<p>per Worldlingo significa “von der Bohrung von Genua” ossia “della trivellazione di Genova”. Più bello ancora diventa con Babelfish quando si prova tradurre “del Foro di Genova” in inglese che viene reso con “of the Hole of Genoa” – perfetto gli avvocati del “buco di Genova”…..</p>
<p>Questi sono solo alcuni divertenti esempi per spiegare che solo un traduttore in carne ed ossa con la propria competenza e preparazione può comprendere l’esatta valenza della frase in italiano e trasformarla in un’espressione nella propria lingua madre che abbia lo stesso significato, a maggior ragione in un linguaggio tecnico come quello giuridico.   </p>
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		<title>Notifica all’estero (Germania ed Austria) – la traduzione va asseverata?</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[La traduzione non ha bisogno di essere asseverata se siamo nell’ambito di applicazione del Reg. CE 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli &#8230; <a href="http://www.tradlegale.it/notifica-all%e2%80%99estero-specificamente-germania-ed-austria-%e2%80%93-la-traduzione-va-asseverata/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La traduzione non ha bisogno di essere asseverata se siamo nell’ambito di applicazione del Reg. CE 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti).<br />
Infatti l’art. 4 n. 4 del regolamento prevede:</p>
<p>“4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.”</p>
<p>Null’altro viene disposto dall’art. 5 sulla traduzione dell’atto:<br />
“Articolo 5<br />
Traduzione dell’atto<br />
1. Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.<br />
2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa.”</p>
<p>In rete si trova qualche conferma che anche nella prassi la traduzione viene accettata senza l’asseverazione p.es. Unep Corte di Appello di Roma </p>
<p>http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/unep/base.php?t=003&#038;sx=sx&#038;inf=notificheestero&#038;bc=10</p>
<p>ma la maggior parte dei siti dei Tribunali non ne parla. Sarebbe pertanto consigliabile  chiedere  prima al competente ufficio se sono al corrente del Regolamento CE 1393/2007 che ha abrogato il Regolamento CE 1348/2000. </p>
<p>Vale sicuramente la pena visto il notevole risparmio di marche ed anche di tempo considerando il fatto che la traduzione dell’atto a questo punto può essere comodamente rispedita dal traduttore all’avvocato via mail.   </p>
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		<title>Il titolo esecutivo europeo</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Il titolo esecutivo europeo Secondo una stima del Comitato Economico e Sociale Europeo, il 90 % delle decisioni giudiziarie da eseguire in un altro stato membro riguarda crediti non contestati. Con l&#8217;applicabilità del regolamento (CE) 805/2004 del 21 aprile 2004, &#8230; <a href="http://www.tradlegale.it/il-titolo-esecutivo-europeo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Il titolo esecutivo europeo</h3>
<p>Secondo una stima del Comitato Economico e Sociale Europeo, il 90 % delle decisioni giudiziarie da eseguire in un altro stato membro riguarda crediti non contestati. Con l&#8217;applicabilità del regolamento (CE) 805/2004 del 21 aprile 2004, dal 21 ottobre 2005 tali decisioni possono essere certificate quale titolo esecutivo europeo. Questa novità implica un notevole risparmio di tempi e costi, perché rende superflua la procedura di riconoscimento nell&#8217;altro stato. La semplificazione è tale che da rendere praticabile l&#8217;esecuzione forzata all&#8217;estero anche per importi non molto elevati. Vediamo brevemente in dettaglio l&#8217;innovazione introdotta.</p>
<p>Il regolamento si applica al credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell&#8217;atto pubblico. Detto credito si considera &#8220;non contestato&#8221; se:</p>
<p>a) il debitore l&#8217;ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o</p>
<p>b) 	il debitore non l&#8217;ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità alle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o</p>
<p>c) 	il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un&#8217;udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un&#8217;ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d&#8217;origine, o</p>
<p>d)	 il debitore l&#8217;ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico. Il regolamento viene applicato, a prescindere dalla denominazione usata, per tutte le decisioni emesse dai giudici degli Stati membri, quali ad esempio i decreti, le ordinanze, le sentenze e i mandati di esecuzione, nonché per la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.</p>
<p>Potrebbe diventare un caso classico di applicazione la certificazione del decreto ingiuntivo non opposto quale titolo esecutivo europeo. Prima del nuovo regolamento valeva il regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio (che si applica p.es. ancora nei casi di opposizione al decreto ingiuntivo) che prevede una procedura di riconoscimento del decreto o della sentenza gia snellita in confronto alla Convenzione di Bruxelles. Con il titolo esecutivo europeo invece è come se l&#8217;ingiunzione fosse stata ottenuta nel Paese dove ha sede il debitore.</p>
<p>In pratica abbiamo p.es. il caso del debitore residente a Cologna che non ha pagato una fornitura di scarpe. Viene emesso un decreto ingiuntivo che grazie al D.Lgs. Nr. 231/2002 può anche essere notificato all&#8217;estero e viene notificato ai sensi del regolamento (CE) n. 1348/2000 corredato dalla traduzione asseverata nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto &#8211; nel ns. caso in tedesco. La notifica è andata a buon fine, sono trascorsi i termini di legge ed il debitore non ha proposto opposizione, il decreto ingiuntivo viene dichiarato esecutivo.</p>
<p>A questo punto il creditore può fare istanza al giudice italiano di certificazione del decreto quale titolo esecutivo europeo. Ottenuto il certificato che è rilasciato dietro utilizzazione del modello contenuto nell&#8217;allegato I al regolamento il creditore potrà rivolgersi direttamente all&#8217;ufficiale giudiziario e iniziare la procedura di esecuzione forzata. L&#8217;esecuzione vera e propria segue poi l&#8217;ordinamento dello Stato in cui il titolo viene eseguito. Il parlamento tedesco ha già introdotto con delibera del 12 maggio 2005 i cambiamenti nel codice di procedura civile tedesco ZPO. Il § 1083 ZPO prevede adesso nel caso che il creditore debba fornire una traduzione ai sensi dell&#8217;art. 20 comma II lettera c) del regolamento 805/2004 che questa deve essere asseverata da una persona che in uno dei Stati membri dell&#8217;Unione è autorizzata a farlo.</p>
<p>In conclusione la ditta o l&#8217;avvocato che vuole recuperare il proprio credito o meglio il credito del proprio assistito all&#8217;estero ha bisogno di un traduttore qualificato per effettuare sia come nel ns. esempio la traduzione del decreto ingiuntivo e se del caso quello della certificazione del titolo ed asseverarlo. L&#8217;asseverazione viene fatta in Tribunale per cui il traduttore deve essere anche in grado di muoversi presso la cancelleria. </p>
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