LAURA DI SANTO - Tedesco Italiano - disanto@tradlegale.it - SANDRA PECORARO - Italiano Tedesco - pecoraro@tradlegale.it

Il titolo esecutivo europeo

Il titolo esecutivo europeo

Secondo una stima del Comitato Economico e Sociale Europeo, il 90 % delle decisioni giudiziarie da eseguire in un altro stato membro riguarda crediti non contestati. Con l’applicabilità del regolamento (CE) 805/2004 del 21 aprile 2004, dal 21 ottobre 2005 tali decisioni possono essere certificate quale titolo esecutivo europeo. Questa novità implica un notevole risparmio di tempi e costi, perché rende superflua la procedura di riconoscimento nell’altro stato. La semplificazione è tale che da rendere praticabile l’esecuzione forzata all’estero anche per importi non molto elevati. Vediamo brevemente in dettaglio l’innovazione introdotta.

Il regolamento si applica al credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell’atto pubblico. Detto credito si considera “non contestato” se:

a) il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

b) il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità alle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine, o

d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico. Il regolamento viene applicato, a prescindere dalla denominazione usata, per tutte le decisioni emesse dai giudici degli Stati membri, quali ad esempio i decreti, le ordinanze, le sentenze e i mandati di esecuzione, nonché per la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Potrebbe diventare un caso classico di applicazione la certificazione del decreto ingiuntivo non opposto quale titolo esecutivo europeo. Prima del nuovo regolamento valeva il regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio (che si applica p.es. ancora nei casi di opposizione al decreto ingiuntivo) che prevede una procedura di riconoscimento del decreto o della sentenza gia snellita in confronto alla Convenzione di Bruxelles. Con il titolo esecutivo europeo invece è come se l’ingiunzione fosse stata ottenuta nel Paese dove ha sede il debitore.

In pratica abbiamo p.es. il caso del debitore residente a Cologna che non ha pagato una fornitura di scarpe. Viene emesso un decreto ingiuntivo che grazie al D.Lgs. Nr. 231/2002 può anche essere notificato all’estero e viene notificato ai sensi del regolamento (CE) n. 1348/2000 corredato dalla traduzione asseverata nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto – nel ns. caso in tedesco. La notifica è andata a buon fine, sono trascorsi i termini di legge ed il debitore non ha proposto opposizione, il decreto ingiuntivo viene dichiarato esecutivo.

A questo punto il creditore può fare istanza al giudice italiano di certificazione del decreto quale titolo esecutivo europeo. Ottenuto il certificato che è rilasciato dietro utilizzazione del modello contenuto nell’allegato I al regolamento il creditore potrà rivolgersi direttamente all’ufficiale giudiziario e iniziare la procedura di esecuzione forzata. L’esecuzione vera e propria segue poi l’ordinamento dello Stato in cui il titolo viene eseguito. Il parlamento tedesco ha già introdotto con delibera del 12 maggio 2005 i cambiamenti nel codice di procedura civile tedesco ZPO. Il § 1083 ZPO prevede adesso nel caso che il creditore debba fornire una traduzione ai sensi dell’art. 20 comma II lettera c) del regolamento 805/2004 che questa deve essere asseverata da una persona che in uno dei Stati membri dell’Unione è autorizzata a farlo.

In conclusione la ditta o l’avvocato che vuole recuperare il proprio credito o meglio il credito del proprio assistito all’estero ha bisogno di un traduttore qualificato per effettuare sia come nel ns. esempio la traduzione del decreto ingiuntivo e se del caso quello della certificazione del titolo ed asseverarlo. L’asseverazione viene fatta in Tribunale per cui il traduttore deve essere anche in grado di muoversi presso la cancelleria.