LAURA DI SANTO - Tedesco Italiano - disanto@tradlegale.it - SANDRA PECORARO - Italiano Tedesco - pecoraro@tradlegale.it

Notifica all’estero (Germania ed Austria) – la traduzione va asseverata?

La traduzione non ha bisogno di essere asseverata se siamo nell’ambito di applicazione del Reg. CE 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti).
Infatti l’art. 4 n. 4 del regolamento prevede:

“4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.”

Null’altro viene disposto dall’art. 5 sulla traduzione dell’atto:
“Articolo 5

Traduzione dell’atto:

1. Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa.”

In rete si trova qualche conferma che anche nella prassi la traduzione viene accettata senza l’asseverazione p.es. Unep Corte di Appello di Roma
https://www.giustizia.lazio.it/appello.it/unep/base.php?t=003&sx=sx&inf=notificheestero&bc=10

ma la maggior parte dei siti dei Tribunali non ne parla. Sarebbe pertanto consigliabile chiedere prima al competente ufficio se sono al corrente del Regolamento CE 1393/2007 che ha abrogato il Regolamento CE 1348/2000.

Vale sicuramente la pena visto il notevole risparmio di marche ed anche di tempo considerando il fatto che la traduzione dell’atto a questo punto può essere comodamente rispedita dal traduttore all’ avvocato via mail.

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